(Semplificazioni in materia antisismica)
1. L’articolo 94 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
“Articolo 94 (Autorizzazione per l’inizio dei lavori)
1. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione. L’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
2. L’autorizzazione preventiva di cui al comma 1 non è necessaria per l’avvio dei lavori ove le Regioni, in ragione della destinazione d’uso delle opere e della loro complessità strutturale, ferma restando l’esigenza di tutelare l’incolumità pubblica, e per gli edifici non destinati ad uso pubblico, abbiano previsto con legge modalità di controllo successivo anche con metodi a campione.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze.”.
(fonte)
In altre parole in un paese sismico si prevedeva di non avere più bisogno del via libera tecnico per poter iniziare a costruire. Unico deterrente previsto contro le violazioni delle norme è la possibilità (non la certezza) di un successivo controllo.
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